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Coppie di fatto non sposate: Diritti e Doveri dei conviventi….l’avvocato risponde

COPPIE DI FATTO NON SPOSATE:

DIRITTI E DOVERI DEI CONVIVENTI

family

“Chi convive ha molti degli stessi diritti e doveri delle coppie unite dal matrimonio”.

La FAMIGLIA non è fondata solo sul MATRIMONIO, ma su una comunione di vita materiale e spirituale e per tale ragione anche i conviventi (coppie di fatto), godono di gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate.

Questo allargamento di tutela, per quanto non previsto da alcuna legge, è il risultato di una interpretazione dei giudici che ha portato ad un progressivo avvicinamento delle due figure.

Infatti, la distinta considerazione costituzionale della convivenza more uxorio, rispetto al rapporto coniugale, non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti particolari aspetti dell’uno e dell’altra.

Tuttavia, va precisato che, circa i rapporti personali e patrimoniali tra i conviventi di fatto, non esistono, come previsto per i coniugi, i diritti e i doveri reciproci alla coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, contribuzione (art. 143 ss. c.c.).

1) QUALI DIRITTI HANNO LE COPPIE DI FATTO:

– Possesso dell’abitazione:

Nel caso di convivenza nell’immobile di proprietà di uno dei due conviventi, qualora si verificasse la rottura dell’unione di fatto, il convivente proprietario non potrà cacciare di casa l’altro non proprietario e nel caso ciò avvenisse, quest’ultimo potrà chiedere di essere rimesso nel possesso.

Se la casa è, invece, in affitto, con la morte dell’uno, il convivente ha diritto di subentrare nel contratto fino alla sua naturale scadenza.

– Maltrattamenti in famiglia:

Il reato di maltrattamenti in famiglia prescinde dall’esistenza di un matrimonio formale e, quindi, l’illecito penale scatta anche nei riguardi del partner non sposato.

– Affidamento dei figli:

Anche in questo caso non perché la coppia non è sposata, i figli non debbono essere “gestiti”, dopo la rottura, da entrambi gli ex conviventi.

Il dovere di mantenimento, il diritto di visita e l’affidamento condiviso non conoscono differenza tra coppie di fatto e coppie sposate.

– Riarcimento del danno:

Se uno dei due coniugi muore per fatto illecito altrui (es: incidente stradale), il superstite ha diritto ad essere risarcito al pari di un coniuge.

Non ogni convivenza, però, fonda un’azione risarcitoria infatti, il diritto al risarcimento scatta solo se la convivenza abbia una stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l’altrui azione, sarebbe continuata nel tempo.

– Violazione degli obblighi familiari

Versare del denaro al patner, durante la convivenza, configura, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, l’adempimento di un’obbligazione naturale, essendo espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo. Pertanto è legittimo richiedere, nei confronti dell’ex convivente, il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari.

-Extracomunitari e permesso di soggiorno.

Non si può espellere lo straniero in caso di convivenza in Italia con una donna incinta.

2) QUALI DIRITTI NON HANNO LE COPPIE DI FATTO.

– Fedeltà:

Il più incisivo dei doveri che non spettano alle coppie di fatto è il dovere di fedeltà.

Il convivente tradito non può chiedere addebiti e risarcimenti di alcun tipo.

– Mantenimento:

In caso di cessazione della convivenza non vi è alcun obbligo di mantenimento dell’altro ex convivente.

– Eredità:

Il convivente non è un erede legittimo e non gode di un diritto ereditario. Potrà ereditare solo nel caso in cui il convivente deceduto abbia rilasciato testamento a suo favore e sempre che, non sia stata lesa la porzione del patrimonio che la legge riserva solo ai familiari più stretti.

–Reversibilità:

Sempre in caso di morte del convivente, il patner superstite non può rivendicare pretese sulla pensione di reversibilità.

– Tutela del patrimonio immobiliare:

La coppia di fatto non può stipulare un fondo patrimoniale, destinato solo alle coppie sposate. Si potrebbe però costituire un vincolo di destinazione o optare- nal caso siano interessati a tutelare gli interessi dei figli nati dall’unione- per l’istituzione di un trust.

– Impresa familiare:

La legge riconosce tutela, al pari del coniuge, al partner che abbia prestato la propria attività all’interno dell’impresa familiare.

Possiamo dire che nonostante oggi non vi sia alcuna legge che tutela le “coppie di fatto”, le interpretazioni dei giudici hanno portato ad un progressivo avvicinamento con le coppie unite in matrimonio. Infatti oltre alla possibilità di stipulare un “contratto di convivenza”, recenti interventi del Parlamento hanno approvato un disegno di legge sulle unioni civili e convivenze di fatto, con cui vengono formailzzati alcuni diritti già riconosciuti dai giudici, tra cui il subentro nella locazione, l’assitenza ospedaliera, il mantenimento temporaneo dell’ex in difficoltà.

Avv. Elisa Stella Montemagni

Studo legale in

55100 Lucca Piazza Curtatone 121

55049 Viareggio (Lu) Via Giotto 9/2

Tel:0584-630505

email:stella.montemagni@hotmail.it

2 Luglio 2015/da Dott.ssa Valentina Dorotoni
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